Sentenza 287/1974 (ECLI:IT:COST:1974:287)
Massima numero 7541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7540  7542  7543  7544


Titolo
SENT. 287/74 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - IMPOSTE E TASSE - QUESTIONI ATTINENTI ALLA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL REDDITO IMPONIBILE - SOTTRAZIONE ALLA COGNIZIONE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA - CONTINUITA' DI INDIRIZZO LEGISLATIVO IN TAL SENSO - GIUSTIFICAZIONE - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, ART. 6; T.U. 24 AGOSTO 1877, N. 4021, ART. 53, PRIMO COMMA; D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, ARTT. 22, TERZO COMMA, E 29, TERZO COMMA; T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285 - NON VIOLANO GLI ARTT. 113, 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La limitazione della giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla cognizione delle questioni di valutazione, cioe' di determinazione quantitativa dei redditi imponibili, costituisce una costante del nostro sistema tributario, che fu introdotta sin dai primordi dello Stato unitario con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e, ribadita e precisata dall'art. 53 del t.u. sulla ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, passo' nelle leggi successive fino alla recentissima riforma contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Questa continuita' di indirizzo legislativo rivela una convinzione profonda del nostro legislatore circa la necessita' di limitare al controllo di merito dell'accertamento quantitativo escludendo dal parteciparvi l'autorita' giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte