Sentenza 287/1974 (ECLI:IT:COST:1974:287)
Massima numero 7542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7540  7541  7543  7544


Titolo
SENT. 287/74 C. COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA GIURIDICA - ANTERIORI CONTRASTI INTERPRETATIVI - NUOVE LEGGI SULLA RIFORMA TRIBUTARIA (LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636) - OPERANO LA "REVISIONE" DI CUI ALLA VI DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE - CONFERISCONO A TALI ORGANI NATURA GIURISDIZIONALE ANCHE PER IL PASSATO - ATTRIBUZIONE DI NATURA AMMINISTRATIVA NELL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE - ESCLUSIONE.

Testo
Il problema di costituzionalita' delle norme che escludono o limitano la cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, nelle controversie di c.d. "semplice estimazione", e' sostanzialmente legato a quello della natura giuridica delle commissioni tributarie, e cioe' a una questione lungamente e costantemente controversa, che ha rilevato i termini della sua opinabilita', anche recentemente, nel contrasto interpretativo tra la Corte costituzionale che ne aveva ritenuto (sent. n. 10/1969) la natura amministrativa e la Corte di cassazione rimasta ferma alla concezione della giurisdizionalita' di quelle commissioni. La questione resterebbe a questo punto di irrisolto contrasto se non fossero intervenuti fatti nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenersi abbiano autoritativamente risolto quel contrasto decidendolo sicuramente nel senso della giurisdizionalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte