Sentenza 287/1974 (ECLI:IT:COST:1974:287)
Massima numero 7544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 287/74 E. COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA GIURIDICA NELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA - NATURA GIURISDIZIONALE RICONOSCIUTA DALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA.
SENT. 287/74 E. COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA GIURIDICA NELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA - NATURA GIURISDIZIONALE RICONOSCIUTA DALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA.
Testo
La legge di riforma del contenzioso tributario muove inequivocabilmente dal presupposto che anche le preesistenti commissioni abbiano a considerarsi giurisdizionali, in quanto non e' dubbio che con la recente normativa il legislatore abbia inteso esercitare il potere di revisione, previsto dalla VI disp. trans. della Costituzione, degli organi speciali di giurisdizione gia' esistenti. E poiche' non si puo' disconoscere che il legislatore avesse il potere di rimuovere ogni incertezza in ordine alla natura delle commissioni tributarie, la Corte costituzionale non puo' non prendere atto della soluzione legislativa nel senso della giurisdizionalita'. Se, dunque, le commissioni tributarie anteriori erano organi di giurisdizione, in cui le questioni di semplice estimazione trovavano il proprio giudice, non contrastano con gli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione, le norme delle varie disposizioni di legge che ne sottraevano l'esame all'autorita' giudiziaria ordinaria.
La legge di riforma del contenzioso tributario muove inequivocabilmente dal presupposto che anche le preesistenti commissioni abbiano a considerarsi giurisdizionali, in quanto non e' dubbio che con la recente normativa il legislatore abbia inteso esercitare il potere di revisione, previsto dalla VI disp. trans. della Costituzione, degli organi speciali di giurisdizione gia' esistenti. E poiche' non si puo' disconoscere che il legislatore avesse il potere di rimuovere ogni incertezza in ordine alla natura delle commissioni tributarie, la Corte costituzionale non puo' non prendere atto della soluzione legislativa nel senso della giurisdizionalita'. Se, dunque, le commissioni tributarie anteriori erano organi di giurisdizione, in cui le questioni di semplice estimazione trovavano il proprio giudice, non contrastano con gli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione, le norme delle varie disposizioni di legge che ne sottraevano l'esame all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte