Sentenza 197/2024 (ECLI:IT:COST:2024:197)
Massima numero 46598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 13/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46596  46597  46599  46600  46601


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Tetto di spesa - Effetti - Vincolo ineludibile per tutti i soggetti coinvolti - Misura per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che prevedono l'estensione della restituzione alle strutture sanitarie specialistiche accreditate dell'acconto sul budget fino al 2026). (Classif. 036016).

Testo

In tema di prestazioni extrabudget, l’osservanza del tetto di spesa sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile nei confronti dei soggetti operanti nel sistema, che costituisce la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, nell’obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica e di raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario. (Precedente: S. 76/2023 - mass. 45477).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che proroga la disciplina dettata per il solo periodo interessato dall’emergenza da COVID-19 per il triennio 2020-2022, stabilendo che la restituzione dell’acconto sul budget riconosciuto in favore di alcune strutture sanitarie specialistiche accreditate a titolo di indennità di funzione e oggetto di conguaglio mediante prestazioni rese extrabudget possa estendersi per il settennio 2020-2026. L’estensione temporale prevista dalla disposizione impugnata del meccanismo di conguaglio ormai sganciato dal contesto emergenziale della pandemia non rinviene più giustificazione nella necessità di arginare gli effetti del fenomeno pandemico rispetto alla gestione del SSR e comporta anzi un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del SSR perché destinato ad operare al di fuori del sistema del budget). (Precedente: S. 120/2024 - mass. 46316).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/01/2024  n. 3  art. 71  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte