Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Tetto di spesa - Effetti - Vincolo ineludibile per tutti i soggetti coinvolti - Misura per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che prevedono l'estensione della restituzione alle strutture sanitarie specialistiche accreditate dell'acconto sul budget fino al 2026). (Classif. 036016).
In tema di prestazioni extrabudget, l’osservanza del tetto di spesa sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile nei confronti dei soggetti operanti nel sistema, che costituisce la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, nell’obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica e di raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario. (Precedente: S. 76/2023 - mass. 45477).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che proroga la disciplina dettata per il solo periodo interessato dall’emergenza da COVID-19 per il triennio 2020-2022, stabilendo che la restituzione dell’acconto sul budget riconosciuto in favore di alcune strutture sanitarie specialistiche accreditate a titolo di indennità di funzione e oggetto di conguaglio mediante prestazioni rese extrabudget possa estendersi per il settennio 2020-2026. L’estensione temporale prevista dalla disposizione impugnata del meccanismo di conguaglio ormai sganciato dal contesto emergenziale della pandemia non rinviene più giustificazione nella necessità di arginare gli effetti del fenomeno pandemico rispetto alla gestione del SSR e comporta anzi un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del SSR perché destinato ad operare al di fuori del sistema del budget). (Precedente: S. 120/2024 - mass. 46316).