Sentenza 289/1974 (ECLI:IT:COST:1974:289)
Massima numero 7550
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 289/74 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ORDINANZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI UN SINDACO E DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI APERTURA DI SUPERMERCATI - NON SUSSISTONO GLI ESTREMI DI UNA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 289/74 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ORDINANZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI UN SINDACO E DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI APERTURA DI SUPERMERCATI - NON SUSSISTONO GLI ESTREMI DI UNA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
L'argomento deducibile dalle conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura di un esercizio commerciale senza il nullaosta di un Giunta regionale, reso possibile dalla sospensione ad opera del tribunale amministrativo regionale di una delibera regionale di annullamento di autorizzazione precedentemente ed indebitamente rilasciata non e' idoneo a giustificare l'esistenza di un conflitto di attribuzione proposto dalla Regione stessa nei confronti dello Stato lamentando l'invasione di una propria competenza amministrativa, poiche' trattasi di questione che puo' unicamente ed eventualmente concernere i rapporti tra giurisdizione amministrativa e quella penale. I ricorsi proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei riguardi di due ordinanze del Tribunale amministrativo di Trieste di sospensione rispettivamente di un provvedimento di revoca e di un provvedimento di annullamento da parte della Giunta regionale di un'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale precedentemente concessa, sono inammissibili, in quanto non diretti a denunciare una lesione della competenza regionale derivante dal solo fatto che sia stata esercitata la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, ma unicamente rivolti a censurare il modo come la giurisdizione si e' concretamente esplicata, lamentando eventuali errori in judicando nei quali il giudice amministrativo sarebbe incorso.
L'argomento deducibile dalle conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura di un esercizio commerciale senza il nullaosta di un Giunta regionale, reso possibile dalla sospensione ad opera del tribunale amministrativo regionale di una delibera regionale di annullamento di autorizzazione precedentemente ed indebitamente rilasciata non e' idoneo a giustificare l'esistenza di un conflitto di attribuzione proposto dalla Regione stessa nei confronti dello Stato lamentando l'invasione di una propria competenza amministrativa, poiche' trattasi di questione che puo' unicamente ed eventualmente concernere i rapporti tra giurisdizione amministrativa e quella penale. I ricorsi proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei riguardi di due ordinanze del Tribunale amministrativo di Trieste di sospensione rispettivamente di un provvedimento di revoca e di un provvedimento di annullamento da parte della Giunta regionale di un'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale precedentemente concessa, sono inammissibili, in quanto non diretti a denunciare una lesione della competenza regionale derivante dal solo fatto che sia stata esercitata la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, ma unicamente rivolti a censurare il modo come la giurisdizione si e' concretamente esplicata, lamentando eventuali errori in judicando nei quali il giudice amministrativo sarebbe incorso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte