Sentenza 290/1974 (ECLI:IT:COST:1974:290)
Massima numero 7551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 290/74 A. SCIOPERO - DIVIETO GENERALE ED ASSOLUTO NEL PRECEDENTE ORDINAMENTO - RATIO DI DIFESA DI QUEL SISTEMA POLITICO - DIVERSITA' DAI PRINCIPI DELL'ATTUALE COSTITUZIONE.
SENT. 290/74 A. SCIOPERO - DIVIETO GENERALE ED ASSOLUTO NEL PRECEDENTE ORDINAMENTO - RATIO DI DIFESA DI QUEL SISTEMA POLITICO - DIVERSITA' DAI PRINCIPI DELL'ATTUALE COSTITUZIONE.
Testo
Nel codice penale del 1930 il divieto generale ed assoluto dello sciopero - con le conseguenti sanzioni penali a carico dei lavoratori, ancorche' differenziate secondo la diversita' delle finalita' di esso - risponde ad un'unica fondamentale ratio di difesa del sistema politico, nella logica di un assetto costituzionale repressivo di ogni liberta' e in una concezione del rapporto di lavoro non conciliabile con quella che risulta da varie disposizioni della Costituzione, la quale, rovesciando i principi di fondo di quella logica, ha dato ampio spazio alla liberta' dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della societa'. Cfr.: sent. n. 29 del 1960.
Nel codice penale del 1930 il divieto generale ed assoluto dello sciopero - con le conseguenti sanzioni penali a carico dei lavoratori, ancorche' differenziate secondo la diversita' delle finalita' di esso - risponde ad un'unica fondamentale ratio di difesa del sistema politico, nella logica di un assetto costituzionale repressivo di ogni liberta' e in una concezione del rapporto di lavoro non conciliabile con quella che risulta da varie disposizioni della Costituzione, la quale, rovesciando i principi di fondo di quella logica, ha dato ampio spazio alla liberta' dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della societa'. Cfr.: sent. n. 29 del 1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte