Sentenza 290/1974 (ECLI:IT:COST:1974:290)
Massima numero 7552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 290/74 B. SCIOPERO - DIVIETO DI SCIOPERO PER FINI NON CONTRATTUALI - COD. PEN., ART. 503 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI PUNISCE ANCHE LO SCIOPERO POLITICO CHE NON SIA DIRETTO A SOVVERTIRE L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE OVVERO AD IMPEDIRE O OSTACOLARE IL LIBERO ESERCIZIO DEI POTERI LEGITTIMI NEI QUALI SI ESPRIME LA SOVRANITA' POPOLARE.
SENT. 290/74 B. SCIOPERO - DIVIETO DI SCIOPERO PER FINI NON CONTRATTUALI - COD. PEN., ART. 503 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI PUNISCE ANCHE LO SCIOPERO POLITICO CHE NON SIA DIRETTO A SOVVERTIRE L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE OVVERO AD IMPEDIRE O OSTACOLARE IL LIBERO ESERCIZIO DEI POTERI LEGITTIMI NEI QUALI SI ESPRIME LA SOVRANITA' POPOLARE.
Testo
Lo sciopero acquista rilievo costituzionale in una duplice direzione: come specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori, ed in tal caso il suo esercizio non puo' dar luogo ad alcuna conseguenza svantaggiosa, per coloro che vi partecipino; e come manifestazione di una liberta' che non puo' essere penalmente compressa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale e siano inerenti alla difesa dell'assetto previsto dalla vigente Costituzione. L'astensione collettiva dal lavoro, se finalizzata a scopi economici, non puo' neppure essere assunta a legittima causa giustificatrice di licenziamento o di altre misure previste dalla disciplina del rapporto di lavoro, ma da cio' non discende che, se volta ad altri scopi, detta astensione, pur conservando ogni rilevanza nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, debba o, quantomeno, possa essere qualificata come illecito penale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 503 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 40 Cost., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volonta' popolare. Cfr.: sentt. nn. 29 del 1960 ed 1 del 1974.
Lo sciopero acquista rilievo costituzionale in una duplice direzione: come specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori, ed in tal caso il suo esercizio non puo' dar luogo ad alcuna conseguenza svantaggiosa, per coloro che vi partecipino; e come manifestazione di una liberta' che non puo' essere penalmente compressa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale e siano inerenti alla difesa dell'assetto previsto dalla vigente Costituzione. L'astensione collettiva dal lavoro, se finalizzata a scopi economici, non puo' neppure essere assunta a legittima causa giustificatrice di licenziamento o di altre misure previste dalla disciplina del rapporto di lavoro, ma da cio' non discende che, se volta ad altri scopi, detta astensione, pur conservando ogni rilevanza nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, debba o, quantomeno, possa essere qualificata come illecito penale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 503 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 40 Cost., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volonta' popolare. Cfr.: sentt. nn. 29 del 1960 ed 1 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte