Sentenza 290/1974 (ECLI:IT:COST:1974:290)
Massima numero 7553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 290/74 C. SCIOPERO - FINALITA': RICHIEDERE L'EMANAZIONE DI ATTI POLITICI - ALTERAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE - VIOLAZIONE DELL'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONE DEL PERSEGUIMENTO DEI FINI DI CUI ALL'ART. 3 CPV. DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 290/74 C. SCIOPERO - FINALITA': RICHIEDERE L'EMANAZIONE DI ATTI POLITICI - ALTERAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE - VIOLAZIONE DELL'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONE DEL PERSEGUIMENTO DEI FINI DI CUI ALL'ART. 3 CPV. DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere l'emanazione di atti politici non vuol dire affatto incidere sulle competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, ne' significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto gia' risulta dalla Costituzione: essere cioe' lo sciopero un mezzo che, necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, e' idoneo a favorire il perseguimento degli scopi di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost.. Pertanto, va riaffermata la esclusione della punibilita' di ogni sciopero diretto a sollecitare i poteri politici. Cfr.: sent. n. 123 del 1962.
Ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere l'emanazione di atti politici non vuol dire affatto incidere sulle competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, ne' significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto gia' risulta dalla Costituzione: essere cioe' lo sciopero un mezzo che, necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, e' idoneo a favorire il perseguimento degli scopi di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost.. Pertanto, va riaffermata la esclusione della punibilita' di ogni sciopero diretto a sollecitare i poteri politici. Cfr.: sent. n. 123 del 1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte