Sentenza 290/1974 (ECLI:IT:COST:1974:290)
Massima numero 7554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7551  7552  7553


Titolo
SENT. 290/74 D. SCIOPERO - LIMITI PROPRI DELLO SCIOPERO IN QUANTO TALE (A PRESCINDERE DAL FINE PER CUI SI ATTUA) - ESIGENZA DI PREVENIRE LESIONI A BENI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - PROBLEMI RELATIVI - RISOLUZIONE IN BASE A NORME VIGENTI O NELL'ESERCIZIO DEL POTERE LEGISLATIVO EX ART. 40 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Non attengono allo scopo dello sciopero, contrattuale o politico che sia, ma allo sciopero come tale, i problemi relativi alle possibili lesioni a beni costituzionalmente protetti che dallo sciopero possono derivare e alla corrispondente necessita': a) di una scrupolosa osservanza della liberta' di lavoro di chi non aderisca allo sciopero; b) di non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse generale costituzionalmente protetto; c) della rigorosa astensione da ogni violenza e cosi' via. Problemi che o sono gia' adeguatamente risolti dalle norme vigenti ovvero vanno affrontati dal legislatore nell'esercizio del potere che lo stesso art. 40 Cost. gli conferisce.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte