Ordinanza 292/1974 (ECLI:IT:COST:1974:292)
Massima numero 7556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 292/74. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, ARTT. 1, SECONDO COMMA, ED 8, ULTIMO COMMA - DIVIETO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' RISERVATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 292/74. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, ARTT. 1, SECONDO COMMA, ED 8, ULTIMO COMMA - DIVIETO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' RISERVATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) per pretesa violazione dell'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) per pretesa violazione dell'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte