Ordinanza 292/1974 (ECLI:IT:COST:1974:292)
Massima numero 7556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 292/74. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, ARTT. 1, SECONDO COMMA, ED 8, ULTIMO COMMA - DIVIETO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' RISERVATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) per pretesa violazione dell'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte