Ordinanza 293/1974 (ECLI:IT:COST:1974:293)
Massima numero 7557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 293/74. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 32, E LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 592, ART. 5 TER, ULTIMO COMMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuivano al concedente la facolta' di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie) gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 107 del 5 aprile 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte