Ordinanza 294/1974 (ECLI:IT:COST:1974:294)
Massima numero 7558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 294/74. DIRITTO DI DIFESA - EDILIZIA - LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684, ART. 29, SECONDO COMMA - INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE - QUALITA' DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA' DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica) gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 145 del 22 maggio 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte