Ordinanza 295/1974 (ECLI:IT:COST:1974:295)
Massima numero 7559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 295/74. CACCIA - REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32 (MODIFICATO DALL'ART. 10 LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NONOSTANTE LA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI CRIMINOSE, UGUALMENTE GRAVI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 295/74. CACCIA - REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32 (MODIFICATO DALL'ART. 10 LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NONOSTANTE LA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI CRIMINOSE, UGUALMENTE GRAVI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioe' sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 122 del 1973.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioe' sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 122 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte