Ordinanza 296/1974 (ECLI:IT:COST:1974:296)
Massima numero 7560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 296/74. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI: CUMULO DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A, E LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 23 (COMBINATO DISPOSTO) - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.P.S. - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DI ALTRI FONDI O GESTIONI SPECIALI O A CARICO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
ORD. 296/74. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI: CUMULO DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A, E LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 23 (COMBINATO DISPOSTO) - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.P.S. - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DI ALTRI FONDI O GESTIONI SPECIALI O A CARICO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state proposte - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338 - Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale -, gia' dichiarati illegittimi, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato). Cfr.: sent. n. 230 del 1974.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state proposte - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338 - Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale -, gia' dichiarati illegittimi, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato). Cfr.: sent. n. 230 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte