Ordinanza 297/1974 (ECLI:IT:COST:1974:297)
Massima numero 7561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 297/74. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A, E LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 23 (COMBINATO DISPOSTO) - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.P.S. - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DI ALTRI FONDI O GESTIONI SPECIALI O A CARICO DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gia' dichiarati illegittimi con sent. n. 230 del 1974, nella parte in cui escludono il trattamento minimo della pensione diretta INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte