Sentenza 298/1974 (ECLI:IT:COST:1974:298)
Massima numero 7562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7563


Titolo
SENT. 298/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 5 - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO ALLA ESATTORIA NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE IL CONTRIBUENTE HA DOMICILIO - ASSUNTA LESIONE DEL POTERE REGIONALE DI RISCOSSIONE EX ART. 37 DELLO STATUTO E ART. 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE - INSUSSISTENZA - TALE POTERE SI RIFERISCE AD ALTRE IMPOSTE, ORA SOPPRESSE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che in tema di riscossione mediante versamenti diretti delle imposte indicate nel precedente art. 3 detta la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, sollevata dalla Regione siciliana sul rilievo che detta norma importerebbe la lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti ed impianti industriali operanti in Sicilia, ancorche' la sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale, ad essa spettante ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale e dell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Il tributo erariale previsto dalle citate norme, per il quale era operante il sistema di riscossione regionale, e' l'imposta di ricchezza mobile sui redditi commerciali ed industriali che e' stata soppressa con decorrenza 1 gennaio 1974 a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria che ha profondamente innovato l'ordinamento fiscale nazionale. Strutturalmente diversa e' ora la nuova imposta sui redditi delle persone giuridiche, presupposto della quale e' il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte, per la quale vige ora la diversa procedura di riscossione mediante versamento diretto all'esattoria. E' quindi da escludere che la norma impugnata sia lesiva di un potere di riscossione regionale non piu' operante perche' afferente a fattispecie tributaria soppressa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte