Sentenza 298/1974 (ECLI:IT:COST:1974:298)
Massima numero 7563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7562
Titolo
SENT. 298/74 B. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602 - OPERATIVITA' ANCHE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA - NECESSITA' DI COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI TRA STATO E REGIONE - ESPRESSE PREVISIONI NEL DECRETO DELEGATO.
SENT. 298/74 B. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602 - OPERATIVITA' ANCHE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA - NECESSITA' DI COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI TRA STATO E REGIONE - ESPRESSE PREVISIONI NEL DECRETO DELEGATO.
Testo
Il nuovo ordinamento tributario nazionale (attuato con la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 e relativi decreti delegati del 29 settembre 1973, nn. 597, 598, 599, 600, 602, 603) - la cui piena operativita' nel territorio della Regione siciliana e' ribadita dall'art. 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria - pone problemi attinenti alla modifica della precedente disciplina dei rapporti tributari fra Stato e Regione, la cui soluzione lo stesso legislatore delegato ha affidato ad apposite norme di coordinamento da emanarsi con decreto legislativo del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto, su deliberazione del Consiglio dei ministri e con l'intervento del Presidente della Regione siciliana (art. 12 punto 4 legge 825 del 1971). Queste disposizioni di coordinamento non potevano esser quindi dettate dal decreto delegato 29 settembre 1973, n. 602, le cui norme in tema di riscossione delle imposte sui redditi istituite nel nuovo sistema fiscale non anticipa ne' pregiudica in alcun modo le soluzioni che, nell'appropriata sede, potranno essere ritenute idonee per assicurare alla Regione la percezione con regolarita' e senza ritardi di tributi erariali di sua spettanza.
Il nuovo ordinamento tributario nazionale (attuato con la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 e relativi decreti delegati del 29 settembre 1973, nn. 597, 598, 599, 600, 602, 603) - la cui piena operativita' nel territorio della Regione siciliana e' ribadita dall'art. 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria - pone problemi attinenti alla modifica della precedente disciplina dei rapporti tributari fra Stato e Regione, la cui soluzione lo stesso legislatore delegato ha affidato ad apposite norme di coordinamento da emanarsi con decreto legislativo del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto, su deliberazione del Consiglio dei ministri e con l'intervento del Presidente della Regione siciliana (art. 12 punto 4 legge 825 del 1971). Queste disposizioni di coordinamento non potevano esser quindi dettate dal decreto delegato 29 settembre 1973, n. 602, le cui norme in tema di riscossione delle imposte sui redditi istituite nel nuovo sistema fiscale non anticipa ne' pregiudica in alcun modo le soluzioni che, nell'appropriata sede, potranno essere ritenute idonee per assicurare alla Regione la percezione con regolarita' e senza ritardi di tributi erariali di sua spettanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte