Sentenza 299/1974 (ECLI:IT:COST:1974:299)
Massima numero 7566
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 299/74 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - CIRCOLARE MINISTERIALE N. 15/1704 DEL 13 FEBBRAIO 1974 (ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602) - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI OPERANTI NELLA REGIONE, MA CON SEDE LEGALE FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE - IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NON E' CONTEMPLATA DALL'ART. 37 DELLO STATUTO SPECIALE, CHE SI RIFERISCE AD ALTRE IMPOSTE ORA SOPPRESSE - LA CIRCOLARE NON VIOLA L'ART. 7 DEL D.P.R. N. 1074 DEL 1965 SUL SISTEMA DI VERSAMENTO DELLA NUOVA IMPOSTA.
SENT. 299/74 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - CIRCOLARE MINISTERIALE N. 15/1704 DEL 13 FEBBRAIO 1974 (ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602) - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI OPERANTI NELLA REGIONE, MA CON SEDE LEGALE FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE - IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NON E' CONTEMPLATA DALL'ART. 37 DELLO STATUTO SPECIALE, CHE SI RIFERISCE AD ALTRE IMPOSTE ORA SOPPRESSE - LA CIRCOLARE NON VIOLA L'ART. 7 DEL D.P.R. N. 1074 DEL 1965 SUL SISTEMA DI VERSAMENTO DELLA NUOVA IMPOSTA.
Testo
L'imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali operanti in Sicilia, ma con sede legale fuori del suo territorio non e' contemplata da alcuna norma tributaria, ma dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 contenente "norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria" che attribuisce agli organi regionali il potere di riscuoterla mediante iscrizioni a ruolo. Al pari dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle imprese, anche l'imposta sui redditi di lavoro dipendente e' stata soppressa a decorrere dal 1x gennaio 1974, per effetto dell'entrata in vigore della riforma tributaria che in suo luogo ha istituito l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) la cui struttura e' completamente diversa giacche' alla formazione del reddito sul quale va calcolato il nuovo tributo concorrono ora tutti i cespiti di diversa origine che pervengono al soggetto passivo dell'imposizione, di talche' il reddito del suo lavoro, in origine autonomamente tassato, non ha piu' individuale rilevanza agli effetti fiscali. Correlativamente anche il preesistente sistema della riscossione mediante iscrizione a ruolo dell'imposta sostituita e' venuto a cessare. Non viola pertanto l'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965 la circolare del Ministro per le finanze 13 febbraio 1974 che, in tema di riscossione della nuova imposta, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone che il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti da stabilimenti industriali e commerciali operanti in Sicilia, ma con sede legale dell'impresa fuori dal suo territorio deve essere fatto alla esattoria nella cui circoscrizione il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale.
L'imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali operanti in Sicilia, ma con sede legale fuori del suo territorio non e' contemplata da alcuna norma tributaria, ma dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 contenente "norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria" che attribuisce agli organi regionali il potere di riscuoterla mediante iscrizioni a ruolo. Al pari dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle imprese, anche l'imposta sui redditi di lavoro dipendente e' stata soppressa a decorrere dal 1x gennaio 1974, per effetto dell'entrata in vigore della riforma tributaria che in suo luogo ha istituito l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) la cui struttura e' completamente diversa giacche' alla formazione del reddito sul quale va calcolato il nuovo tributo concorrono ora tutti i cespiti di diversa origine che pervengono al soggetto passivo dell'imposizione, di talche' il reddito del suo lavoro, in origine autonomamente tassato, non ha piu' individuale rilevanza agli effetti fiscali. Correlativamente anche il preesistente sistema della riscossione mediante iscrizione a ruolo dell'imposta sostituita e' venuto a cessare. Non viola pertanto l'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965 la circolare del Ministro per le finanze 13 febbraio 1974 che, in tema di riscossione della nuova imposta, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone che il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti da stabilimenti industriali e commerciali operanti in Sicilia, ma con sede legale dell'impresa fuori dal suo territorio deve essere fatto alla esattoria nella cui circoscrizione il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 37
Altri parametri e norme interposte