Sentenza 299/1974 (ECLI:IT:COST:1974:299)
Massima numero 7567
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7564  7565  7566


Titolo
SENT. 299/74 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - RIFORMA - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597 - IMPOSTA PROGRESSIVA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - SOSTITUZIONE A PRECEDENTI IMPOSTE - NECESSITA' DI COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI TRA STATO E REGIONE - ESPRESSE PREVISIONI NEL DECRETO DELEGATO.

Testo
Con la istituzione, in sede di riforma tributaria generale, della nuova imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche in luogo della preesistente imposta sui redditi di lavoro dipendente il legislatore nazionale non ha inteso pregiudicare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana ne' sottrarre a quest'ultima l'imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali che hanno stabilimenti ed impianti nell'Isola, prevista dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, tuttora in vigore, in quanto ha avvertito, in sede di delega, (art. 12 punto 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825) la necessita' di un coordinamento tra entrate tributarie siciliane e nuovo ordinamento tributario nazionale da effettuarsi con apposito decreto legislativo nel rispetto della procedura indicata dall'art. 43 dello Statuto. Non contrasta percio' con le indicate norme la circolare 13 febbraio 1974 con la quale il Ministro per le finanze - senza pregiudicare le soluzioni che potranno essere adottate in sede di coordinamento - ha disposto che i sostituti d'imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione, debbano fare separate distinte di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti da stabilimenti e impianti siti in Sicilia con la specifica annotazione che trattasi di ritenute relative a detto personale. Per effetto di questa istruzione e sulla base della disciplina dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in tema di versamenti diretti lo Stato, non appena avra' riscosso tali entrate dovra' immediatamente trasmettere il relativo importo alla Regione, onde evitare che questa abbia a subire pregiudizio nell'assolvimento delle sue funzioni nell'acquisizione di quanto ad essa dovuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte