Sentenza 170/2020 (ECLI:IT:COST:2020:170)
Massima numero 43347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  24/06/2020;  Decisione del  24/06/2020
Deposito del 28/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43348


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure per la riduzione delle liste d'attesa - Possibili intese sindacali finalizzate a utilizzare le risorse del fondo per la perequazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 5, comma 4, della legge reg. Puglia n. 13 del 2019, che interviene nell'ambito della disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria del personale del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che nel caso in cui il relativo fondo non risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attivi intese sindacali finalizzate a incrementarlo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione. La normativa statale di riferimento individua due fondi. Il primo, che rinvia alla contrattazione aziendale per la sua regolazione, è alimentato da una quota pari ad almeno il 5% delle tariffe per l'attività intramuraria e ha finalità di perequazione delle prestazioni rese in regime di libera professione. Il secondo, alimentato da un'ulteriore quota del 5% dei proventi degli enti del servizio sanitario relativi all'intramoenia, è finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa e regolato in sede di contrattazione integrativa aziendale, d'intesa con i dirigenti competenti. In tale contesto normativo, la disposizione impugnata - adottata nelle more dell'adozione del piano regionale per il governo delle liste di attesa, successivamente adottato con deliberazione della Giunta regionale -, rinviando a intese sindacali la possibilità d'incrementare il fondo di cui al d.l. n. 158 del 2012, come conv., qualora le risorse ivi contenute non siano sufficienti, attingendo a quelle del fondo per la perequazione, disciplina misure per la riduzione delle liste d'attesa - ascrivibili alla competenza concorrente Stato-Regioni sulla tutela della salute - nonché relative all'attività libero professionale intramuraria, materia anch'essa riconducibile alla medesima competenza. Essa invece non interviene sulle modalità di determinazione della quota tariffaria da accantonarsi nel fondo per la perequazione dell'intramoenia, la cui disciplina resta quella indicata dal d.P.C.m. 27 marzo 2000, attuativo degli artt. 4, comma 11, 9 e 15-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, dell'8 giugno 2000, nonché concordata in sede di contrattazione integrativa. L'obiettivo per i direttori generali, da realizzarsi attraverso il ricorso a intese sindacali, anche per tale aspetto è conforme alle norme statali, che lasciano comunque uno spazio per la contrattazione integrativa nella disciplina di entrambi i fondi. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2015, n. 301 del 2013 e n. 371 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/03/2019  n. 13  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte