Sentenza 300/1974 (ECLI:IT:COST:1974:300)
Massima numero 7570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7568  7569  7571  7572  7573  7574  7575  7576  7577


Titolo
SENT. 300/74 C. PROCESSO PENALE - PROVE - EFFICACIA PROBATORIA DI UN DOCUMENTO - SUBORDINAZIONE ALLA SUA AUTENTICITA' - COD. PROC. PEN., ART. 141 - SCRITTI ANONIMI - ELIMINAZIONE DAL PROCESSO ED IDONEITA' A COSTITUIRE PROVA DOCUMENTALE DEI FATTI CHE ESPONE.

Testo
Nella nostra legge processuale penale vige il principio che subordina l'efficacia probatoria di un documento alla sua autenticita'. In evidente armonia con detto principio sono i due divieti enunciati dall'art. 141 del cod. proc. pen. che rispettivamente precludono l'ingresso dello scritto anonimo nel processo e disconoscono la sua idoneita' a costituire prova documentale dei fatti che espone; nel caso della delazione anonima, infatti, mancando la sottoscrizione, non puo' aversi alcun controllo sulla veridicita' di quanto in essa affermato ed e' parso percio' giusto sancirne il bando dagli atti del processo onde impedire che l'anonimo possa menomamente influire sulla formazione del convincimento del giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte