Sentenza 300/1974 (ECLI:IT:COST:1974:300)
Massima numero 7574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7568  7569  7570  7571  7572  7573  7575  7576  7577


Titolo
SENT. 300/74 G. PROCESSO PENALE - DELAZIONE ANONIMA - INDAGINI DISPOSTE DAL GIUDICE SULLA BASE DI ESSA - CASI E LIMITI.

Testo
Le indagini di polizia ordinate dal giudice sulla base di una delazione anonima non equivalgono ad uso processuale non consentito dello scritto anonimo, giacche' il giudice non promuovera' sulla sola sua base l'azione penale, ma cerchera' prima di raccogliere quegli elementi di prova nuovi e validi che sono necessari per instaurare legittimamente il processo penale. La possibilita' di dette indagini e' del resto giustificata dallo stesso precetto dell'art. 141 cod. proc. pen. in quanto se e' vero che questa norma prevede l'ingresso dell'anonimo nel processo nei casi in cui esso costituisca corpo di reato o quando comunque provenga dall'imputato e' pur vero che queste circostanze possono spesso essere accertate solo attraverso opportune indagini di polizia; ed indispensabili sono addirittura queste indagini - come si desume dall'art. 368 cod. pen., che punisce il reato di calunia fatta con denuncia anonima - allorche' occorre giungere alla identificazione dell'autore dello scritto calunnioso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte