Sentenza 300/1974 (ECLI:IT:COST:1974:300)
Massima numero 7575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 300/74 H. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - COD. PROC. PEN., ARTT. 141 E 231 - SOGGETTO INDICATO COME AUTORE DI UN REATO IN UNO SCRITTO ANONIMO - NON GLI E' DATA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA PERCHE' LO SCRITTO NON PROVOCA L'INIZIO DEL PROCESSO - INDAGINI DISPOSTE DAL GIUDICE - SUCCESSIVA EVENTUALE INSTAURAZIONE DEL PROCESSO - DIRITTO DI DIFESA - E' ASSICURATO IN QUESTA SEDE, NON PRIMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 300/74 H. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - COD. PROC. PEN., ARTT. 141 E 231 - SOGGETTO INDICATO COME AUTORE DI UN REATO IN UNO SCRITTO ANONIMO - NON GLI E' DATA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA PERCHE' LO SCRITTO NON PROVOCA L'INIZIO DEL PROCESSO - INDAGINI DISPOSTE DAL GIUDICE - SUCCESSIVA EVENTUALE INSTAURAZIONE DEL PROCESSO - DIRITTO DI DIFESA - E' ASSICURATO IN QUESTA SEDE, NON PRIMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 141 e 231 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24 Cost., formulata sul rilievo che sarebbe violato il diritto di difesa del soggetto indicato come autore di un reato in uno scritto anonimo in quanto nessuna comunicazione giudiziaria puo' essere a lui fatta, giacche' lo scritto anonimo - proprio perche' privo di efficacia sul piano probatorio ed indiziario sia dell'esistenza del reato che denuncia, sia dell'autore che lo avrebbe commesso - non provoca l'inizio immediato del processo, ma puo' dar luogo soltanto ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova, seri e concreti, sulla cui base potra' in prosieguo essere promossa l'azione penale. Solo nel caso in cui le indagini confermino il contenuto dell'anonimo si instaurera' un processo nella cui sede dovra' essere assicurata all'imputato la tutela che l'ordinamento gli appresta; non v'e' per contro alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire nel caso di una delazione anonima non costituendo questa legittima notizia di un reato e di un indiziato come autore dello stesso.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 141 e 231 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24 Cost., formulata sul rilievo che sarebbe violato il diritto di difesa del soggetto indicato come autore di un reato in uno scritto anonimo in quanto nessuna comunicazione giudiziaria puo' essere a lui fatta, giacche' lo scritto anonimo - proprio perche' privo di efficacia sul piano probatorio ed indiziario sia dell'esistenza del reato che denuncia, sia dell'autore che lo avrebbe commesso - non provoca l'inizio immediato del processo, ma puo' dar luogo soltanto ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova, seri e concreti, sulla cui base potra' in prosieguo essere promossa l'azione penale. Solo nel caso in cui le indagini confermino il contenuto dell'anonimo si instaurera' un processo nella cui sede dovra' essere assicurata all'imputato la tutela che l'ordinamento gli appresta; non v'e' per contro alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire nel caso di una delazione anonima non costituendo questa legittima notizia di un reato e di un indiziato come autore dello stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte