Sentenza 300/1974 (ECLI:IT:COST:1974:300)
Massima numero 7576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 300/74 I. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - COD. PROC. PEN., ARTT. 141 E 231 - INDIZIATO SOTTOPOSTO AD INDAGINI A SEGUITO DI DELAZIONE ANONIMA - NON GLI E' ASSICURATA LA DIFESA GARANTITA, INVECE, ALL'INDIZIATO, NEI CUI CONFRONTI L'INDAGINE SI SVOLGE A SEGUITO DI NOTITIA CRIMINIS - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 300/74 I. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - COD. PROC. PEN., ARTT. 141 E 231 - INDIZIATO SOTTOPOSTO AD INDAGINI A SEGUITO DI DELAZIONE ANONIMA - NON GLI E' ASSICURATA LA DIFESA GARANTITA, INVECE, ALL'INDIZIATO, NEI CUI CONFRONTI L'INDAGINE SI SVOLGE A SEGUITO DI NOTITIA CRIMINIS - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 141 e 231 del cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost. che denuncia la disparita' di trattamento tra indiziato sottoposto ad indagini a seguito di delazione anonima, al quale non sarebbe assicurata la difesa, ed indiziato nei cui confronti l'indagine si svolge a seguito di una legittima notitia criminis, ammesso invece a difendersi, in quanto tra i due casi messi a raffronto non sussiste l'identita' di situazione che giustificherebbe l'eguaglianza del loro trattamento. Diversa e' infatti la posizione del soggetto indicato come autore di reato in un rapporto, denuncia, referto o altra notizia di reato prevista dal codice - che sono fonti di prova e possono direttamente provocare l'inizio immediato del processo - dalla posizione del soggetto indicato come autore del fatto in una delazione anonima, la quale, essendo priva di qualsiasi valore probatorio, e' assolutamente inidonea a provocare l'apertura di un procedimento.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 141 e 231 del cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost. che denuncia la disparita' di trattamento tra indiziato sottoposto ad indagini a seguito di delazione anonima, al quale non sarebbe assicurata la difesa, ed indiziato nei cui confronti l'indagine si svolge a seguito di una legittima notitia criminis, ammesso invece a difendersi, in quanto tra i due casi messi a raffronto non sussiste l'identita' di situazione che giustificherebbe l'eguaglianza del loro trattamento. Diversa e' infatti la posizione del soggetto indicato come autore di reato in un rapporto, denuncia, referto o altra notizia di reato prevista dal codice - che sono fonti di prova e possono direttamente provocare l'inizio immediato del processo - dalla posizione del soggetto indicato come autore del fatto in una delazione anonima, la quale, essendo priva di qualsiasi valore probatorio, e' assolutamente inidonea a provocare l'apertura di un procedimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte