Sentenza 301/1974 (ECLI:IT:COST:1974:301)
Massima numero 7578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 301/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, ART. 23, SECONDO COMMA - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 301/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, ART. 23, SECONDO COMMA - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Laddove non e' posta in dubbio la legittimita' della disposizione per quanto attiene alla fattispecie normativa che e' oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso concreto ma viene denunziata una lacuna della disciplina sanzionatoria, e' evidente che una eventuale declaratoria di illegittimita' della disposizione, nella parte in cui e' lacunosa, non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione del giudizio. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilita' della questione. (Nella fattispecie in un procedimento a carico di un imprenditore privato era stata proposta, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 cpv. legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui prevede sanzioni a carico dei soli datori di lavoro privato e non degli enti pubblici che non abbiano provveduto alle assunzioni rese obbligatorie dalla legge stessa).
Laddove non e' posta in dubbio la legittimita' della disposizione per quanto attiene alla fattispecie normativa che e' oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso concreto ma viene denunziata una lacuna della disciplina sanzionatoria, e' evidente che una eventuale declaratoria di illegittimita' della disposizione, nella parte in cui e' lacunosa, non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione del giudizio. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilita' della questione. (Nella fattispecie in un procedimento a carico di un imprenditore privato era stata proposta, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 cpv. legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui prevede sanzioni a carico dei soli datori di lavoro privato e non degli enti pubblici che non abbiano provveduto alle assunzioni rese obbligatorie dalla legge stessa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23