Sentenza 1/1975 (ECLI:IT:COST:1975:1)
Massima numero 7579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1/75. REATI E PENE - DETERMINAZIONE DEI REATI E DELLA QUALITA' E MISURA DELLE PENE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - OSSERVANZA - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 83, SESTO COMMA - ESERCIZIO DI GUIDA DI MOTOVEICOLI DI CATEGORIA A AD USO PRIVATO - ESCLUSIONE DELLA PENA ALTERNATIVA DELL'ARRESTO O DELL'AMMENDA PREVISTA PER I CASI DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE MA SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN ISTRUTTORE - SOGGEZIONE ALLA STESSA SANZIONE PREVISTA PER IL REATO DI GUIDA SENZA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIVERSITA' DI SANZIONI PENALI - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con giurisprudenza costante la Corte ha deciso che rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena e che, finche' siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalita', non vi e' violazione dell'art. 3 della Costituzione. Alla luce di tali principi deve ritenersi non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma sesto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che esclude dalla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevista per i casi di esercitazione alla guida effettuata senza autorizzazione ma sotto la sorveglianza di un istruttore, chi, accompagnato da un istruttore, si esercita alla guida di un motoveicolo di cat. A ad uso privato, esponendolo di conseguenza alla piu' grave sanzione prevista per i casi di guida senza patente. Per i motoveicoli di cat. A, infatti, l'abilitazione alla guida, secondo la legge in vigore, non richiede il superamento di una prova pratica, per la quale occorra esercitarsi, ed e' quindi da escludere (pur dandosi atto delle critiche espresse e delle innovazioni sollecitate in proposito) che, nell'ambito dell'attuale sistema, la denunciata disparita' di trattamento sia priva di giustificazione. Cfr.: sent. n. 160 del 1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte