Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure per la riduzione delle liste d'attesa - Rideterminazione delle dotazioni organiche da parte dei direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della copertura finanziaria delle spese - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 9 della legge reg. Puglia n. 13 del 2019, la quale dispone che i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS di diritto pubblico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale rideterminano le dotazioni organiche in funzione dell'accrescimento dell'efficienza e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, tenendo anche conto della necessità di procedere all'abbattimento delle liste d'attesa. La disposizione impugnata non stabilisce interventi idonei a recare nuovi oneri per il bilancio regionale, quali, ad esempio, nuove assunzioni o procedure di stabilizzazione del personale al di fuori dei casi consentiti dalla citata normativa statale. Essa, attribuendo ai direttori generali il compito di adottare future misure sul personale ha infatti un contenuto meramente programmatico. Inoltre, la revisione della dotazione organica è espressamente finalizzata a una maggiore efficienza e una migliore utilizzazione delle risorse umane, finalità che fanno riferimento a un diverso utilizzo del personale esistente piuttosto che all'assunzione di nuovo. Ciò, dunque, potrà realizzarsi con modalità e attraverso le procedure consentite nel rispetto dei limiti di spesa statali (non richiamati ma neppure contraddetti dalla disposizione impugnata) e a invarianza di oneri, anche attivando gli strumenti di mobilità inter-aziendale e inter-regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 252 del 2012, n. 94 del 2011, n. 68 del 2011 e n. 308 del 2009).