Sentenza 3/1975 (ECLI:IT:COST:1975:3)
Massima numero 7581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/01/1975; Decisione del
09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646, ART. 6, SECONDO COMMA - MATRIMONI CONCLUSI DA PERSONE GIA' PENSIONATE - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLO STATO A FAVORE DELLA VEDOVA - REQUISITI CONDIZIONANTI IL DIRITTO - CRITERI LIMITATIVI - GIUSTIFICAZIONE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE IL MATRIMONIO SIA CONTRATTO PRIMA O DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - RAZIONALITA'.
SENT. 3/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646, ART. 6, SECONDO COMMA - MATRIMONI CONCLUSI DA PERSONE GIA' PENSIONATE - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLO STATO A FAVORE DELLA VEDOVA - REQUISITI CONDIZIONANTI IL DIRITTO - CRITERI LIMITATIVI - GIUSTIFICAZIONE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE IL MATRIMONIO SIA CONTRATTO PRIMA O DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - RAZIONALITA'.
Testo
L'art. 3 Cost. non e' informato ad una meccanica uniformita' di trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad un'unica matrice, assumono tuttavia aspetti da considerare particolari, ed e' l'esame della razionalita' o meno della divergenza o della convergenza di trattamento che giustifica il richiamo alla garanzia dettata dall'articolo suddetto. I criteri limitativi per le pensioni di riversibilita' a carico dello Stato derivanti da matrimoni conclusi da gia' pensionati, che valgono anche per le pensioni di riversibilita' relative a dipendenti di enti locali, sono stati dettati dal legislatore in via generale come remora all'ipotesi non infrequente di matrimoni contratti non per naturale affetto, sicche' le condizioni restrittive si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative. Non e' pertanto irrazionale la diversita' del trattamento fra la pensione dovuta alla vedova del dipendente di ente locale qualora il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del dante causa, non sottoposta a restrizione, e quella dovuta alla vedova del dipendente dello stesso ente, nel caso di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio, subordinata ai requisiti condizionanti dell'eta' del coniuge pensionato non superiore ai settantadue anni all'atto del matrimonio, e della differenza di eta' fra coniugi non superiore ai venti anni, previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Egualmente non e' irrazionale il requisito della durata minima di due anni di matrimonio, prevista, sempre per il caso di riversibilita' della pensione derivante da matrimonio contratto dopo il pensionamento del dante causa, dagli artt. 11, secondo comma, e 19, legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificati dall'art. 1, legge 14 maggio 1969, n. 252, concernenti le pensioni ordinarie a carico dello Stato.
L'art. 3 Cost. non e' informato ad una meccanica uniformita' di trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad un'unica matrice, assumono tuttavia aspetti da considerare particolari, ed e' l'esame della razionalita' o meno della divergenza o della convergenza di trattamento che giustifica il richiamo alla garanzia dettata dall'articolo suddetto. I criteri limitativi per le pensioni di riversibilita' a carico dello Stato derivanti da matrimoni conclusi da gia' pensionati, che valgono anche per le pensioni di riversibilita' relative a dipendenti di enti locali, sono stati dettati dal legislatore in via generale come remora all'ipotesi non infrequente di matrimoni contratti non per naturale affetto, sicche' le condizioni restrittive si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative. Non e' pertanto irrazionale la diversita' del trattamento fra la pensione dovuta alla vedova del dipendente di ente locale qualora il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del dante causa, non sottoposta a restrizione, e quella dovuta alla vedova del dipendente dello stesso ente, nel caso di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio, subordinata ai requisiti condizionanti dell'eta' del coniuge pensionato non superiore ai settantadue anni all'atto del matrimonio, e della differenza di eta' fra coniugi non superiore ai venti anni, previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Egualmente non e' irrazionale il requisito della durata minima di due anni di matrimonio, prevista, sempre per il caso di riversibilita' della pensione derivante da matrimonio contratto dopo il pensionamento del dante causa, dagli artt. 11, secondo comma, e 19, legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificati dall'art. 1, legge 14 maggio 1969, n. 252, concernenti le pensioni ordinarie a carico dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte