Sentenza 3/1975 (ECLI:IT:COST:1975:3)
Massima numero 7582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7581  7583  7584


Titolo
SENT. 3/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646, ART. 6, SECONDO COMMA, E LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 19 (SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA DI PENSIONATO GIA' DIPENDENTE DI ENTE LOCALE O DELLO STATO - IPOTESI DI MATRIMONIO CELEBRATO DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DISCIPLINA RESTRITTIVA - NON VIOLA L'ART. 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disciplina restrittiva in materia di pensioni di riversibilita' dovute alle vedove di ex dipendenti di enti locali ed ex dipendenti statali nel caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il collocamento a riposo, prevista rispettivamente, dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dagli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificato dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, non contrasta con i diritti della famiglia garantiti dall'art. 29 Cost., non potendosi ragionevolmente ritenere che le restrizioni stesse, concernenti l'eta' massima del pensionato, la differenza minima di eta' fra i coniugi e la durata minima del matrimonio, agiscano come elemento negativo influente sulla possibilita' di contrarre matrimonio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte