Sentenza 3/1975 (ECLI:IT:COST:1975:3)
Massima numero 7583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/01/1975; Decisione del
09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646, ART. 6, SECONDO COMMA, E LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 19 (SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA DI PENSIONATO GIA' DIPENDENTE DI ENTE LOCALE O DELLO STATO - IPOTESI DI MATRIMONIO CELEBRATO DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DISCIPLINA RESTRITTIVA - NON VIOLA L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 3/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646, ART. 6, SECONDO COMMA, E LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 19 (SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA DI PENSIONATO GIA' DIPENDENTE DI ENTE LOCALE O DELLO STATO - IPOTESI DI MATRIMONIO CELEBRATO DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DISCIPLINA RESTRITTIVA - NON VIOLA L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disciplina restrittiva in materia di pensioni di riversibilita' dovute alle vedove di ex dipendenti di enti locali ed ex dipendenti statali, nel caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il collocamento a riposo, prevista rispettivamente dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dagli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificata dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, non contrasta con l'art. 36 Cost.. La tutela della retribuzione differita non costituisce, infatti, un invalicabile principio, tale da non consentire in via assoluta alcuna deroga od eventuali adattamenti a particolari situazioni. Sono, invero, ammissibili le restrizioni suddette, concernenti l'eta' massima del pensionato, la differenza minima di eta' fra i coniugi e la durata minima del matrimonio, che sono dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi presunte, a difesa del pubblico erario, e la cui valutazione, in relazione al contemperamento o alla prevalenza degli opposti interessi, appartiene alla discrezionalita' del legislatore ove, come nel caso, siano da escludere motivi arbitrari.
La disciplina restrittiva in materia di pensioni di riversibilita' dovute alle vedove di ex dipendenti di enti locali ed ex dipendenti statali, nel caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il collocamento a riposo, prevista rispettivamente dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dagli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificata dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, non contrasta con l'art. 36 Cost.. La tutela della retribuzione differita non costituisce, infatti, un invalicabile principio, tale da non consentire in via assoluta alcuna deroga od eventuali adattamenti a particolari situazioni. Sono, invero, ammissibili le restrizioni suddette, concernenti l'eta' massima del pensionato, la differenza minima di eta' fra i coniugi e la durata minima del matrimonio, che sono dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi presunte, a difesa del pubblico erario, e la cui valutazione, in relazione al contemperamento o alla prevalenza degli opposti interessi, appartiene alla discrezionalita' del legislatore ove, come nel caso, siano da escludere motivi arbitrari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte