Sentenza 3/1975 (ECLI:IT:COST:1975:3)
Massima numero 7584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7581  7582  7583


Titolo
SENT. 3/75 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646, ART. 6, SECONDO COMMA, E LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 19 (SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI) - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA DI PENSIONATO GIA' DIPENDENTE DI ENTE LOCALE O DELLO STATO - IPOTESI DI MATRIMONIO CELEBRATO DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DISCIPLINA RESTRITTIVA - NON VIOLA L'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disciplina restrittiva in materia di pensioni di riversibilita' dovute alle vedove di ex dipendenti di enti locali ed ex dipendenti statali, nel caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il collocamento a riposo, prevista rispettivamente dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e dagli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificata dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, non contrasta con il principio generale dell'assistenza e previdenza sociale di cui all'art. 38 Cost.. Questo principio non esclude, invero, che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni ed in ispecie che, sia pur in via eccezionale, possano adottarsi misure cautelari ispirate alla tutela di interessi generali adeguatamente valutati dal legislatore. La garanzia posta dall'art. 38, secondo comma, Cost., invero, ispirata ad un fondamentale principio di solidarieta' sociale, costituisce una direttiva di ordine generale vincolante per il legislatore, cui e' peraltro demandato il compito di attuarla. Le cautele suddette, concernenti l'eta' massima del dante causa la differenza minima di eta' fra i coniugi e la durata minima del matrimonio, sostanziandosi nella predisposizione di alcune modalita' restrittive del diritto alla riversibilita', non incidono sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori che si sono voluti garantire con la norma costituzionale invocata, ambito nel quale non possono farsi rientrare i casi che il legislatore ha ritenuto motivatamente di escludere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte