Ordinanza 4/1975 (ECLI:IT:COST:1975:4)
Massima numero 7585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 4/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - PENSIONI - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 19 - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLE VEDOVE DI PENSIONATI STATALI - IPOTESI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE ANCHE AL GIUDIZIO DI MERITO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Intervenute dopo l'emissione dell'ordinanza di rinvio, nuove norme concernenti la regolamentazione della materia relativa al caso in corso di trattazione avanti al giudice a quo la Corte rimette a quest'ultimo gli atti, perche' esamini se le dette norme siano applicabili al caso da decidere e se quindi sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale a suo tempo prospettata. (Specie in cui essendo stata sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 19 legge 15 febbraio 1958 n. 46 nella parte in cui escludono il diritto a pensione di riversibilita' delle vedove di pensionati statali con riguardo all'eta' del coniuge dante causa alla data del matrimonio ed alla differenza di eta' fra i coniugi, e' entrato successivamente in vigore il T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 che ha portato modifiche alla disciplina suddetta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 1

Costituzione  art. 31  co. 1

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte