Ordinanza 4/1975 (ECLI:IT:COST:1975:4)
Massima numero 7585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/01/1975; Decisione del
09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 4/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - PENSIONI - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 19 - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLE VEDOVE DI PENSIONATI STATALI - IPOTESI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE ANCHE AL GIUDIZIO DI MERITO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 4/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - PENSIONI - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 19 - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLE VEDOVE DI PENSIONATI STATALI - IPOTESI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE ANCHE AL GIUDIZIO DI MERITO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Intervenute dopo l'emissione dell'ordinanza di rinvio, nuove norme concernenti la regolamentazione della materia relativa al caso in corso di trattazione avanti al giudice a quo la Corte rimette a quest'ultimo gli atti, perche' esamini se le dette norme siano applicabili al caso da decidere e se quindi sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale a suo tempo prospettata. (Specie in cui essendo stata sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 19 legge 15 febbraio 1958 n. 46 nella parte in cui escludono il diritto a pensione di riversibilita' delle vedove di pensionati statali con riguardo all'eta' del coniuge dante causa alla data del matrimonio ed alla differenza di eta' fra i coniugi, e' entrato successivamente in vigore il T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 che ha portato modifiche alla disciplina suddetta).
Intervenute dopo l'emissione dell'ordinanza di rinvio, nuove norme concernenti la regolamentazione della materia relativa al caso in corso di trattazione avanti al giudice a quo la Corte rimette a quest'ultimo gli atti, perche' esamini se le dette norme siano applicabili al caso da decidere e se quindi sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale a suo tempo prospettata. (Specie in cui essendo stata sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 19 legge 15 febbraio 1958 n. 46 nella parte in cui escludono il diritto a pensione di riversibilita' delle vedove di pensionati statali con riguardo all'eta' del coniuge dante causa alla data del matrimonio ed alla differenza di eta' fra i coniugi, e' entrato successivamente in vigore il T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 che ha portato modifiche alla disciplina suddetta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte