Sentenza 5/1975 (ECLI:IT:COST:1975:5)
Massima numero 7586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 5/75. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - COD. PROC. PEN., ART. 152, SECONDO COMMA - IPOTESI DI PRONUNCIA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO ANZICHE' DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - OMESSA PREVISIONE DELL'IPOTESI IN CUI MANCHI DEL TUTTO LA PROVA CHE L'IMPUTATO ABBIA COMMESSO IL REATO STESSO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI (OMOGENEA) DI PROVA EVIDENTE NELLO STESSO SENSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 152 c.p.p., consente, in presenza di una causa estintiva del reato, la possibilita' di pronunziare sentenza di proscioglimento con formula piena solo quando sussistano prove che rendano evidente che l'imputato non abbia commesso il fatto, e non anche quando manchi del tutto la prova al riguardo. Da cio' consegue una disparita' di trattamento nel regolare situazioni sostanzialmente omogenee per l'equivalenza di risultati negativi fra prova evidente e assoluta mancanza di prova, sussistendo in entrambi i casi presupposti per l'assoluzione con formula piena. E' pertanto illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost., il citato art. 152 nella parte in cui fa prevalere l'estinzione di un reato per amnistia sul dovuto proscioglimento nel merito nel caso in cui manchi del tutto la prova che l'imputato lo ha commesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte