Sentenza 6/1975 (ECLI:IT:COST:1975:6)
Massima numero 7587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/01/1975; Decisione del
09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 6/75. PROCESSO PENALE - ESTRADIZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 666, PRIMO COMMA - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO NEL CUI DISTRETTO SI TROVA L'ESTRADATO AL MOMENTO IN CUI PERVIENE LA RELATIVA RICHIESTA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 6/75. PROCESSO PENALE - ESTRADIZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 666, PRIMO COMMA - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO NEL CUI DISTRETTO SI TROVA L'ESTRADATO AL MOMENTO IN CUI PERVIENE LA RELATIVA RICHIESTA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 666 c.p.p., non contrasta con l'art. 25 Cost.. Infatti nella fase del procedimento di estradizione che e' assistita dalla garanzia giurisdizionale la competenza spetta ad organi della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato, secondo un criterio che ha il suo fondamento nel rapporto materiale e temporaneo tra l'estradando ed un determinato luogo in cui lo stesso si trova nel momento in cui perviene la formale richiesta di estradizione. Cosi' intesa la norma la determinazione della competenza e' posta in astratto prima che la specifica e concreta regiudicanda insorga. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666, comma primo, c.p.p., nella parte in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato.
Il criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 666 c.p.p., non contrasta con l'art. 25 Cost.. Infatti nella fase del procedimento di estradizione che e' assistita dalla garanzia giurisdizionale la competenza spetta ad organi della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato, secondo un criterio che ha il suo fondamento nel rapporto materiale e temporaneo tra l'estradando ed un determinato luogo in cui lo stesso si trova nel momento in cui perviene la formale richiesta di estradizione. Cosi' intesa la norma la determinazione della competenza e' posta in astratto prima che la specifica e concreta regiudicanda insorga. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666, comma primo, c.p.p., nella parte in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte