Sentenza 171/2020 (ECLI:IT:COST:2020:171)
Massima numero 43243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  07/07/2020;  Decisione del  07/07/2020
Deposito del 28/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43244


Titolo
Sanzioni amministrative - Infrazioni gravi in materia di intese lesive della concorrenza o di abusi di posizione dominante sul mercato - Trattamento sanzionatorio - Eliminazione del minimo edittale - Applicazione retroattiva - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché di quello convenzionale di retroattività della norma sostanzialmente penale di favore - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 11, comma 4, della legge n. 57 del 2001, modificativo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990, che interviene sulla disciplina delle diffide e sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. L'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale non potrebbe produrre effetti, atteso l'intervenuto esaurimento dei rapporti di cui ai giudizi a quibus in virtù del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 2009, concernente la normativa applicabile ratione temporis. Benché il rimettente argomenti che i rapporti oggetto del suo esame non sarebbero esauriti - pur riconoscendo l'esistenza del giudicato interno di cui alla citata sentenza - perché, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione in tema di esecuzione delle sanzioni penali, il rapporto deve ritenersi esaurito soltanto con l'esecuzione dell'ultimo frammento di pena, la giurisprudenza richiamata è riferita alle sanzioni penali coercitive e recanti limitazioni della libertà personale, per cui vengono in gioco valori costituzionali che devono ragionevolmente prevalere sul principio dell'intangibilità del giudicato. Siffatti profili, invece, non sono presenti nel caso, come quello del giudizio a quo, di una sanzione amministrativa pecuniaria, perché essa non mette in gioco beni essenziali come la libertà personale e se un frammento della stessa risulta ancora non eseguito, ciò dipende dalla volontà dell'interessato. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge  05/03/2001  n. 57  art. 11  co. 4

legge  10/10/1990  n. 287  art. 15  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7