Sentenza 7/1975 (ECLI:IT:COST:1975:7)
Massima numero 7590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7588  7589  7591  7592  7593


Titolo
SENT. 7/75 C. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 313 - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO E SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 313 cod. pen., prospettate in riferimento agli artt. 25, comma primo e secondo, e 112 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di giurisdizione, di legalita' della pena o di officialita' dell'azione penale, gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 22 del 1959 e manifestamente infondate con le ord. nn. 39, 71 e 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo comma, Cost., non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte