Sentenza 7/1975 (ECLI:IT:COST:1975:7)
Massima numero 7592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/01/1975; Decisione del
09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/75 E. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DEL GOVERNO - COD. PEN., ART. 313 - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE DI CONCEDERLA RICONOSCIUTO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' ALLO STESSO ORGANO VILIPESO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL GOVERNO RISPETTO AD ALTRE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 7/75 E. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DEL GOVERNO - COD. PEN., ART. 313 - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE DI CONCEDERLA RICONOSCIUTO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' ALLO STESSO ORGANO VILIPESO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL GOVERNO RISPETTO AD ALTRE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversita' di tutela accordata al Governo rispetto a quella riservata alle Assemblee legislative ed alla Corte costituzionale per quanto riguarda l'attribuzione del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere per reati di vilipendio nei riguardi di detti organi: le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato consentono infatti discipline non sempre tra loro uniformi, mentre e' anche da rammentare che, a differenza delle Assemblee legislative e della Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale "Consiglio dei ministri", ma e' organo complesso, nell'ambito del quale - come fu affermato da questa Corte nella sent. n. 142 del 1973 al punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia e' "tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia, esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversita' di tutela accordata al Governo rispetto a quella riservata alle Assemblee legislative ed alla Corte costituzionale per quanto riguarda l'attribuzione del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere per reati di vilipendio nei riguardi di detti organi: le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato consentono infatti discipline non sempre tra loro uniformi, mentre e' anche da rammentare che, a differenza delle Assemblee legislative e della Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale "Consiglio dei ministri", ma e' organo complesso, nell'ambito del quale - come fu affermato da questa Corte nella sent. n. 142 del 1973 al punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia e' "tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia, esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte