Sentenza 7/1975 (ECLI:IT:COST:1975:7)
Massima numero 7593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/01/1975; Decisione del
09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/75 F. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DEL GOVERNO - COD. PEN., ART. 313 - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE DI CONCEDERLA RICONOSCIUTO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' AL GOVERNO NELLA SUA GLOBALITA' O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 95 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 7/75 F. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DEL GOVERNO - COD. PEN., ART. 313 - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - POTERE DI CONCEDERLA RICONOSCIUTO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' AL GOVERNO NELLA SUA GLOBALITA' O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 95 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 95 della Costituzione, sotto il profilo dell'attribuzione al Ministro della Giustizia, anziche' al Governo "nella sua globalita'" o al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere ai reati di vilipendio nei confronti del Governo stesso: la norma costituzionale invocata come parametro non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della politica generale del Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei Ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilita' ed e' noto che quei poteri si esercitano anche fuori del Consiglio, nei confronti dei Ministri singolarmente considerati. Nulla vieta pertanto, ed e' anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo, che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazioni a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313 cod. pen., prospettata in riferimento all'art. 95 della Costituzione, sotto il profilo dell'attribuzione al Ministro della Giustizia, anziche' al Governo "nella sua globalita'" o al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere ai reati di vilipendio nei confronti del Governo stesso: la norma costituzionale invocata come parametro non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della politica generale del Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei Ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilita' ed e' noto che quei poteri si esercitano anche fuori del Consiglio, nei confronti dei Ministri singolarmente considerati. Nulla vieta pertanto, ed e' anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo, che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazioni a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 95
Altri parametri e norme interposte