Sentenza 8/1975 (ECLI:IT:COST:1975:8)
Massima numero 7595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7594


Titolo
SENT. 8/75 B. OBBLIGAZIONI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - PRESCRIZIONE - COD.CIV., ART. 1310, PRIMO COMMA - ATTI INTERRUTTIVI DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DI UNO DEI DEBITORI IN SOLIDO - EFFETTO ANCHE RIGUARDO AGLI ALTRI DEBITORI ANCHE SE NON SIANO A CONOSCENZA DELLA PRETESA CREDITORIA E DEGLI STESSI ATTI INTERRUTTIVI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi: la norma, infatti, inserita nel sistema degli effetti della obbligazione solidale, non si pone in contrasto, cosi' come denunciato dal giudice a quo, con gli artt. 3, comma primo, e 24 della Costituzione. Infatti, perche' si produca l'effetto conservativo del diritto del creditore a sensi dell'art. 1310, comma primo, c.c. non e' richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario: detto effetto incide, infatti, direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale e si riflette inevitabilmente ed automaticamente sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi, in quanto coinvolge l'intero rapporto obbligatorio. Non occorre disparita' di trattamento ingiustificata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo di cui all'art. 1310, comma primo, e il debitore unico o altro condebitore solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico e' diversa, in modo evidente, e quindi e' del tutto corretto che la disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perche' l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo ai fini della produzione dell'effetto conservativo del diritto del creditore, effetto che si produce a sensi dell'art. 1310, comma primo, non e' influente ai fini della valutazione della posizione giuridica del condebitore solidale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte