Ordinanza 10/1975 (ECLI:IT:COST:1975:10)
Massima numero 7598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  09/01/1975;  Decisione del  09/01/1975
Deposito del 16/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 10/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - FINANZA LOCALE - D.L. 26 MARZO 1948, N. 261, ART. 14 (CHE MODIFICA L'ART. 283 DEL R.D. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175) - COMPOSIZIONE DELLA G.P.A. - SEZIONE SPECIALE PER I TRIBUTI LOCALI - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Quando il giudizio sulla rilevanza non e' sufficientemente formulato, e' necessario restituire gli atti al giudice a quo. (Nella specie trattavasi del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 283 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 sul testo unico per la finanza locale, nel testo modificato dall'art. 14 del D.L. 26 marzo 1948 n. 261, concernente la composizione della Giunta provinciale amministrativa-sezione speciale per i tributi locali: la Corte ha affermato il principio di cui in massima, osservando che "ai fini della rilevanza, non appare bene chiarito in qual modo il giudizio sulla asserita illegittimita' della G.P.A. puo' influire sul giudizio - comunemente ritenuto autonomo - pendente avanti al tribunale").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte