Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7604
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO PREVISTO DALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ART. 13, TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E COMMISSIONE INQUIRENTE - RESTITUZIONE DEL FASCICOLO PROCESSUALE ALLA PRIMA DA PARTE DELLA SECONDA - RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DI DETERMINATI ATTI "IN ORIGINALE" - DELIMITA IL CONFLITTO, MA NON FA CESSARE LA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 13/75 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO PREVISTO DALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ART. 13, TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E COMMISSIONE INQUIRENTE - RESTITUZIONE DEL FASCICOLO PROCESSUALE ALLA PRIMA DA PARTE DELLA SECONDA - RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DI DETERMINATI ATTI "IN ORIGINALE" - DELIMITA IL CONFLITTO, MA NON FA CESSARE LA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel corso di un procedimento innanzi alla Corte costituzionale per la decisione di un conflitto di attribuzioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, tra l'autorita' giudiziaria e la Commissione parlamentare inquirente non puo' considerarsi cessata la materia del contendere in seguito all'avvenuta restituzione da parte dell'organo parlamentare dell'intero fascicolo processuale precedentemente richiesto, quando con una successiva ordinanza della stessa commissione vengano richiesti "in originale" determinati atti dei quali si afferma opportuna la separazione: per effetto di tale deliberazione l'area originaria del conflitto risulta, bensi', ridotta nei confronti di quella emergente dalle precedenti determinazioni della commissione, senza tuttavia che possano dirsene venuti meno i presupposti e l'oggetto.
Nel corso di un procedimento innanzi alla Corte costituzionale per la decisione di un conflitto di attribuzioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, tra l'autorita' giudiziaria e la Commissione parlamentare inquirente non puo' considerarsi cessata la materia del contendere in seguito all'avvenuta restituzione da parte dell'organo parlamentare dell'intero fascicolo processuale precedentemente richiesto, quando con una successiva ordinanza della stessa commissione vengano richiesti "in originale" determinati atti dei quali si afferma opportuna la separazione: per effetto di tale deliberazione l'area originaria del conflitto risulta, bensi', ridotta nei confronti di quella emergente dalle precedenti determinazioni della commissione, senza tuttavia che possano dirsene venuti meno i presupposti e l'oggetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte