Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7606
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ART. 11 - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE IL CONFLITTO RICONOSCIUTA AL SOLO GIUDICE E NON ANCHE ALLA COMMISSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 13/75 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ART. 11 - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE IL CONFLITTO RICONOSCIUTA AL SOLO GIUDICE E NON ANCHE ALLA COMMISSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Deve considerarsi manifestamente irrilevante una eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui legittima l'autorita' giudiziaria, e non anche la Commissione inquirente, a sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale per la delimitazione delle rispettive competenze, proposta per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., stante la disparita' di trattamento che ne risulterebbe tra i due poteri quanto ai mezzi esperibili a tutela delle proprie ragioni, da un rappresentante della Commissione stessa nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale, quando, non risultando che anteriormente al procedimento dal quale il conflitto in esame ha avuto origine fosse pendente davanti alla Commissione medesima, e sia pure nella fase delle indagini preliminari, alcun procedimento per gli stessi fatti, non devesi nella specie farsi applicazione della norma impugnata, che concerne l'ipotesi di due procedimenti simultaneamente pendenti in sede parlamentare ed avanti ad una autorita' giudiziaria.
Deve considerarsi manifestamente irrilevante una eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui legittima l'autorita' giudiziaria, e non anche la Commissione inquirente, a sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale per la delimitazione delle rispettive competenze, proposta per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., stante la disparita' di trattamento che ne risulterebbe tra i due poteri quanto ai mezzi esperibili a tutela delle proprie ragioni, da un rappresentante della Commissione stessa nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale, quando, non risultando che anteriormente al procedimento dal quale il conflitto in esame ha avuto origine fosse pendente davanti alla Commissione medesima, e sia pure nella fase delle indagini preliminari, alcun procedimento per gli stessi fatti, non devesi nella specie farsi applicazione della norma impugnata, che concerne l'ipotesi di due procedimenti simultaneamente pendenti in sede parlamentare ed avanti ad una autorita' giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte