Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7608
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 H. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - RAPPORTI TRA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE E GIUDICE ORDINARIO - POTERI DELLA COMMISSIONE (COMPRESO QUELLO DI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE). (LEGGE N. 20, ARTT. 2 E 3; REGOL. PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA, ARTT. 13 E 14).
SENT. 13/75 H. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - RAPPORTI TRA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE E GIUDICE ORDINARIO - POTERI DELLA COMMISSIONE (COMPRESO QUELLO DI PROMUOVERE L'AZIONE PENALE). (LEGGE N. 20, ARTT. 2 E 3; REGOL. PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA, ARTT. 13 E 14).
Testo
L'interpretazione del sistema normativo derivante dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20 secondo cui alla Commissione parlamentare inquirente sarebbe preclusa qualsiasi iniziativa in ordine ai reati ministeriali e presidenziali quando l'organo parlamentare non sia stato sollecitato da una notitia criminis qualificata a norma dell'art. 2 di tale legge e degli artt. 13 e 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ovvero quando esso non sia stato investito da una autorita' giudiziaria a norma dell'art. 10 della legge, risulta contraddetta dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, alla stregua del quale la Commissione, oltre ad avere gli stessi poteri "compresi quelli coercitivi e cautelari attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria" esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge": non e' dubbio, infatti, che tra i poteri del pubblico ministero rientri, e sia anzi fondamentale, quello di promuovere l'azione penale, a norma del combinato disposto degli artt. 74 e 1 cod. proc. pen. - e cioe', come previsto da quest'ultimo, in seguito a rapporto, referto, denuncia "o ad altra notizia di reato" - e di compiere gli atti di istruzione preliminare strumentalmente necessari (art. 232); ne' si rinvengono, nel testo della legge n. 20, norme che possa ritenersi dispongano diversamente.
L'interpretazione del sistema normativo derivante dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20 secondo cui alla Commissione parlamentare inquirente sarebbe preclusa qualsiasi iniziativa in ordine ai reati ministeriali e presidenziali quando l'organo parlamentare non sia stato sollecitato da una notitia criminis qualificata a norma dell'art. 2 di tale legge e degli artt. 13 e 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ovvero quando esso non sia stato investito da una autorita' giudiziaria a norma dell'art. 10 della legge, risulta contraddetta dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, alla stregua del quale la Commissione, oltre ad avere gli stessi poteri "compresi quelli coercitivi e cautelari attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria" esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge": non e' dubbio, infatti, che tra i poteri del pubblico ministero rientri, e sia anzi fondamentale, quello di promuovere l'azione penale, a norma del combinato disposto degli artt. 74 e 1 cod. proc. pen. - e cioe', come previsto da quest'ultimo, in seguito a rapporto, referto, denuncia "o ad altra notizia di reato" - e di compiere gli atti di istruzione preliminare strumentalmente necessari (art. 232); ne' si rinvengono, nel testo della legge n. 20, norme che possa ritenersi dispongano diversamente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte