Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7609
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 I. GIUDIZI DI ACCUSA - REGOLAMENTO PARLAMENTARE, ARTT. 13 E 14 - INTERPRETAZIONE NON RESTRITTIVA - NOTIZIA DEL REATO - NON E' LIMITATA AL RAPPORTO, REFERTO O DENUNCIA - ALTRE POSSIBILI FORME DI CONOSCENZA CONSENTITE ALLA COMMISSIONE.
SENT. 13/75 I. GIUDIZI DI ACCUSA - REGOLAMENTO PARLAMENTARE, ARTT. 13 E 14 - INTERPRETAZIONE NON RESTRITTIVA - NOTIZIA DEL REATO - NON E' LIMITATA AL RAPPORTO, REFERTO O DENUNCIA - ALTRE POSSIBILI FORME DI CONOSCENZA CONSENTITE ALLA COMMISSIONE.
Testo
Gli artt. 13 e 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa nei quali, diversamente dell'art. 1 cod. proc. pen., non si accenna ad altre notizie del reato, all'infuori del rapporto, referto o denuncia, e vengono poi regolate analiticamente le modalita' con cui il rapporto, referto o denuncia sono dal Presidente della Camera trasmessi alla Commissione parlamentare inquirente, estendendosi tali modalita' anche alle ipotesi di cui all'art. 10 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, hanno una portata solo apparentemente restrittiva, in quanto una piu' attenta riflessione induce a concludere che il regolamento in questione abbia semplicemente inteso disciplinare i rapporti interni tra i predetti organi parlamentari, avendo presente l'id quod plerumque accidit e senza escludere ipotesi diverse come ad esempio quella di denuncia pervenuta direttamente alla Commissione o come quella di notizie di fatti suscettibili di adombrare reati ministeriali di pubblico dominio perche' apparse sulla stampa quotidiana e periodica, ed aventi, per di piu', riferimento a procedimenti giudiziari in corso.
Gli artt. 13 e 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa nei quali, diversamente dell'art. 1 cod. proc. pen., non si accenna ad altre notizie del reato, all'infuori del rapporto, referto o denuncia, e vengono poi regolate analiticamente le modalita' con cui il rapporto, referto o denuncia sono dal Presidente della Camera trasmessi alla Commissione parlamentare inquirente, estendendosi tali modalita' anche alle ipotesi di cui all'art. 10 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, hanno una portata solo apparentemente restrittiva, in quanto una piu' attenta riflessione induce a concludere che il regolamento in questione abbia semplicemente inteso disciplinare i rapporti interni tra i predetti organi parlamentari, avendo presente l'id quod plerumque accidit e senza escludere ipotesi diverse come ad esempio quella di denuncia pervenuta direttamente alla Commissione o come quella di notizie di fatti suscettibili di adombrare reati ministeriali di pubblico dominio perche' apparse sulla stampa quotidiana e periodica, ed aventi, per di piu', riferimento a procedimenti giudiziari in corso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte