Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7610
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 L. GIUDIZI DI ACCUSA - COST., ARTT. 90, 96, 134 E 135 - MESSA IN ISTATO DI ACCUSA DEI MINISTRI E DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - SPETTA AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE - COMPETENZA DELLA CORTE A COMPOSIZIONE INTEGRATA A GIUDICARE - DEROGA IMPLICITAMENTE POSTA DALLA COSTITUZIONE AD ALTRI PRINCIPI DA ESSA STESSA ENUNCIATI (PARTE II, TITOLO IV) - FINALITA'.
SENT. 13/75 L. GIUDIZI DI ACCUSA - COST., ARTT. 90, 96, 134 E 135 - MESSA IN ISTATO DI ACCUSA DEI MINISTRI E DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - SPETTA AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE - COMPETENZA DELLA CORTE A COMPOSIZIONE INTEGRATA A GIUDICARE - DEROGA IMPLICITAMENTE POSTA DALLA COSTITUZIONE AD ALTRI PRINCIPI DA ESSA STESSA ENUNCIATI (PARTE II, TITOLO IV) - FINALITA'.
Testo
A norma degli artt. 90, 96, 134 e 135 Cost., esclusivamente competente a promuovere l'azione penale contro i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, cosi' come contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione, e' il Parlamento in seduta comune al quale e' altresi' riservato di compiere le indagini istruttorie a tal fine necessarie, mentre, a sua volta, esclusivamente competente a giudicare delle accuse cosi' promosse e' la Corte costituzionale, nella speciale composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135: risulta percio' dalla anzidetta normativa che e' la stessa Costituzione a derogare, ai principi contenuti nel Titolo IV della sua Parte seconda, relativi all'indipendenza dei giudici, ed in particolare alla autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario da ogni altro potere, nonche' alla obbligatorieta' dell'azione penale esercitata dal P.M.; e cio' allo scopo di garantire d'altro lato la indipendenza del potere politico contro ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare la reciproca parita' e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato.
A norma degli artt. 90, 96, 134 e 135 Cost., esclusivamente competente a promuovere l'azione penale contro i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, cosi' come contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione, e' il Parlamento in seduta comune al quale e' altresi' riservato di compiere le indagini istruttorie a tal fine necessarie, mentre, a sua volta, esclusivamente competente a giudicare delle accuse cosi' promosse e' la Corte costituzionale, nella speciale composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135: risulta percio' dalla anzidetta normativa che e' la stessa Costituzione a derogare, ai principi contenuti nel Titolo IV della sua Parte seconda, relativi all'indipendenza dei giudici, ed in particolare alla autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario da ogni altro potere, nonche' alla obbligatorieta' dell'azione penale esercitata dal P.M.; e cio' allo scopo di garantire d'altro lato la indipendenza del potere politico contro ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare la reciproca parita' e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 90
Costituzione
art. 96
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 135
Altri parametri e norme interposte