Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7612
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 N. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ARTT. 12 E 13 - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINISTRI PER REATI RITENUTI DAL GIUDICE ORDINARIO NON MINISTERIALI - DIVERSO AVVISO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE - POTERE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI RICHIEDERE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI - RIVENDICAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE - CONFLITTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 13/75 N. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ARTT. 12 E 13 - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINISTRI PER REATI RITENUTI DAL GIUDICE ORDINARIO NON MINISTERIALI - DIVERSO AVVISO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE - POTERE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI RICHIEDERE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI - RIVENDICAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE - CONFLITTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Dal coordinamento degli artt. 12 e 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si evince che se la Commissione parlamentare inquirente - ricevuta notizia di un procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria a carico di ministri per reati non ministeriali, ma ad essi solo soggettivamente riferibili - andando in diverso avviso, ritiene che il fatto integri alcune delle ipotesi previste dagli artt. 90 e 96 della Costituzione ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorita' giudiziaria la trasmissione degli atti; e quest'ultima potra' esimersi dall'ottemperare, soltanto sollevando conflitto dinanzi alla Corte costituzionale per rivendicare la propria competenza: per conseguenza, affinche' la Commissione inquirente sia in grado di ritenere che il reato abbia natura ministeriale, deve ammettersi che possa prendere conoscenza degli atti del procedimento anche chiedendone copia, in tutto o in parte secondo le circostanze, e che la possibilita' di una simile richiesta sia implicitamente presupposta dall'art. 13 della anzidetta legge n. 20 del 1962, anche ad assumerne il significato piu' restrittivo.
Dal coordinamento degli artt. 12 e 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si evince che se la Commissione parlamentare inquirente - ricevuta notizia di un procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria a carico di ministri per reati non ministeriali, ma ad essi solo soggettivamente riferibili - andando in diverso avviso, ritiene che il fatto integri alcune delle ipotesi previste dagli artt. 90 e 96 della Costituzione ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorita' giudiziaria la trasmissione degli atti; e quest'ultima potra' esimersi dall'ottemperare, soltanto sollevando conflitto dinanzi alla Corte costituzionale per rivendicare la propria competenza: per conseguenza, affinche' la Commissione inquirente sia in grado di ritenere che il reato abbia natura ministeriale, deve ammettersi che possa prendere conoscenza degli atti del procedimento anche chiedendone copia, in tutto o in parte secondo le circostanze, e che la possibilita' di una simile richiesta sia implicitamente presupposta dall'art. 13 della anzidetta legge n. 20 del 1962, anche ad assumerne il significato piu' restrittivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte