Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7613
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  21/01/1975;  Decisione del  21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7601  7602  7603  7604  7605  7606  7607  7608  7609  7610  7611  7612  7614  7615  7616  7617  7618  7619


Titolo
SENT. 13/75 O. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ARTT. 12 E 13 - COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE - RICHIESTA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A CARICO DI MINISTRI PER REATI NON MINISTERIALI MA AD ESSI SOLTANTO SOGGETTIVAMENTE RIFERIBILI - POTERE DELLA COMMISSIONE ESTESO ANCHE ALL'IPOTESI DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ORIGINARIAMENTE NON "A CARICO" DI MINISTRI - FONDAMENTO NELLA RISERVA COSTITUZIONALE AGLI ORGANI PARLAMENTARI DELLA MESSA IN ISTATO DI ACCUSA.

Testo
Dal coordinamento degli artt. 12 e 13 della legge 26 gennaio 1962, n. 20, e dalla possibilita' riconosciuta alla Commissione parlamentare inquirente di prendere previa conoscenza, anche chiedendone copia in tutto o in parte, secondo le circostanze, degli atti di un procedimento pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria a carico di ministri per reati non ministeriali ma ad essi soltanto soggettivamente riferibili, deriva che poteri analoghi non possono non spettare alla stessa Commissione - sempre con l'onere dell'autorita' giudiziaria che non intenda aderire di sollevare conflitto innanzi alla Corte costituzionale - anche in ogni altra ipotesi di fatti suscettibili di integrare gli estremi di reati ministeriali dei quali l'organo parlamentare abbia notizia e che siano comunque emersi nel corso di procedimenti giudiziari, pur se originariamente non "a carico" di ministri. Se cosi' non fosse, coloro che tale ufficio ricoprono o hanno ricoperto, potrebbero eventualmente essere sottratti ad ogni responsabilita', non essendo lecito - da un lato - ad alcuna autorita' giudiziaria ordinaria o militare, di compiere nei loro confronti, per fatti inerenti alle loro funzioni, atti istruttori ne' tanto meno di promuovere azione penale e di giudicarli per accertarne la responsabilita'; ad esempio - d'altro lato - inibita al Parlamento, e per esso anche alla Commissione inquirente, qualsiasi iniziativa a cio' rivolta: il che non e' certamente il risultato che la riserva costituzionale agli organi parlamentari (quanto all'accusa) ed alla Corte costituzionale (quanto al giudizio su di essa) e' diretta a conseguire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte