Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7614
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 P. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - RAPPORTI TRA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE E AUTORITA' GIUDIZIARIA - POTERE RICONOSCIUTO ALLA SOLA AUTORITA' GIUDIZIARIA DI SOLLEVARE CONFLITTO A TUTELA DELLA PROPRIA COMPETENZA - POTERE SPETTANTE ALLA COMMISSIONE: RICHIESTA DI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL GIUDICE - EVENTUALE CONFLITTO DI COMPETENZA DELLA CORTE.
SENT. 13/75 P. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - RAPPORTI TRA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE E AUTORITA' GIUDIZIARIA - POTERE RICONOSCIUTO ALLA SOLA AUTORITA' GIUDIZIARIA DI SOLLEVARE CONFLITTO A TUTELA DELLA PROPRIA COMPETENZA - POTERE SPETTANTE ALLA COMMISSIONE: RICHIESTA DI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL GIUDICE - EVENTUALE CONFLITTO DI COMPETENZA DELLA CORTE.
Testo
Nel sistema della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il potere di sollevare conflitto a tutela della propria competenza e' dato soltanto all'autorita' giudiziaria, ma la situazione che sarebbe cosi' sbilanciata a svantaggio degli organi parlamentari, puo' essere riequilibrata considerando che a questi ultimi e' riconosciuto, invece, il potere di richiedere gli atti del procedimento pendente presso l'autorita' giudiziaria ponendo essa quale destinataria della richiesta, nell'alternativa di soddisfarla o di sollevare il conflitto.
Nel sistema della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il potere di sollevare conflitto a tutela della propria competenza e' dato soltanto all'autorita' giudiziaria, ma la situazione che sarebbe cosi' sbilanciata a svantaggio degli organi parlamentari, puo' essere riequilibrata considerando che a questi ultimi e' riconosciuto, invece, il potere di richiedere gli atti del procedimento pendente presso l'autorita' giudiziaria ponendo essa quale destinataria della richiesta, nell'alternativa di soddisfarla o di sollevare il conflitto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte