Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7615
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  21/01/1975;  Decisione del  21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7601  7602  7603  7604  7605  7606  7607  7608  7609  7610  7611  7612  7613  7614  7616  7617  7618  7619


Titolo
SENT. 13/75 Q. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ART. 13 - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA O MILITARE - POTERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE DI RICHIEDERE ATTI DEL PROCEDIMENTO - ESTENSIONE ANCHE ALLE IPOTESI DEGLI ARTT. 10 E 11 DELLA LEGGE (SE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ABBIA OMESSO DI PROVVEDERE DI UFFICIO A QUANTO IVI PRESCRITTO) - EVENTUALE CONFLITTO DI COMPETENZA DELLA CORTE.

Testo
La possibilita' presupposta dall'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per la Commissione parlamentare inquirente di prendere previa conoscenza degli atti di un procedimento pendente dinanzi ad una autorita' giudiziaria, anche chiedendone copia in tutto o in parte secondo le circostanze, deve considerarsi applicabile pur nelle ipotesi degli artt. 10 e 11 della stessa legge, quando cioe' la Commissione abbia motivo di ritenere che l'autorita' giudiziaria abbia omesso di provvedere d'ufficio in conformita' a quanto ivi prescritto, fermo restando, ovviamente, il controllo della Corte costituzionale, qualora sia adita dietro ricorso dell'autorita' giudiziaria medesima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte