Sentenza 13/1975 (ECLI:IT:COST:1975:13)
Massima numero 7617
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/01/1975; Decisione del
21/01/1975
Deposito del 21/01/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/75 S. GIUDIZI DI ACCUSA - COSTITUZIONE, ARTT. 90, 96, 134 E 135 - POTERI ISTRUTTORI ED ACCUSATORI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE INQUIRENTE E AL PARLAMENTO - RISERVA GARANTITA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RECIPROCA GARANZIA CHE LA GIUSTIZIA PENALE NON SIA PARALIZZATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI.
SENT. 13/75 S. GIUDIZI DI ACCUSA - COSTITUZIONE, ARTT. 90, 96, 134 E 135 - POTERI ISTRUTTORI ED ACCUSATORI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE INQUIRENTE E AL PARLAMENTO - RISERVA GARANTITA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RECIPROCA GARANZIA CHE LA GIUSTIZIA PENALE NON SIA PARALIZZATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI.
Testo
Se dai principi costituzionali contenuti negli artt. 90, 96, 134 e 135 Cost., si ricava l'esigenza di garantire che la Commissione inquirente e il Parlamento siano messi in grado di esplicare i poteri istruttori ed accusatori ad essi riservati senza essere condizionati da discrezionali valutazioni dell'autorita' giudiziaria, e' da ritenere, per altro verso, che dai principi costituzionali relativi alla indipendenza dei giudici, alla autonomia ed indipendenza dell'ordinamento giudiziario da ogni altro potere ed alla obbligatorieta' dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero, che il normale corso della giustizia penale non possa essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari stessi. Non sarebbe sufficiente infatti, al riguardo richiamare l'art. 14 che prevede l'eventuale declaratoria di incompetenza del Parlamento, con la conseguente restituzione degli atti all'autorita' giudiziaria, qualora, in esito agli accertamenti istruttori compiuti, la competenza inizialmente affermata si riveli poi insussistente, poiche' non e' da escludere, stante l'assenza di qualsiasi prescrizione in proposito che, per un qualunque motivo, le indagini abbiano a protrarsi per un tempo cosi' lungo da determinare conseguenze non riparabili.
Se dai principi costituzionali contenuti negli artt. 90, 96, 134 e 135 Cost., si ricava l'esigenza di garantire che la Commissione inquirente e il Parlamento siano messi in grado di esplicare i poteri istruttori ed accusatori ad essi riservati senza essere condizionati da discrezionali valutazioni dell'autorita' giudiziaria, e' da ritenere, per altro verso, che dai principi costituzionali relativi alla indipendenza dei giudici, alla autonomia ed indipendenza dell'ordinamento giudiziario da ogni altro potere ed alla obbligatorieta' dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero, che il normale corso della giustizia penale non possa essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari stessi. Non sarebbe sufficiente infatti, al riguardo richiamare l'art. 14 che prevede l'eventuale declaratoria di incompetenza del Parlamento, con la conseguente restituzione degli atti all'autorita' giudiziaria, qualora, in esito agli accertamenti istruttori compiuti, la competenza inizialmente affermata si riveli poi insussistente, poiche' non e' da escludere, stante l'assenza di qualsiasi prescrizione in proposito che, per un qualunque motivo, le indagini abbiano a protrarsi per un tempo cosi' lungo da determinare conseguenze non riparabili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte